tag:blogger.com,1999:blog-62167159030373148282023-11-15T07:55:56.556-08:00polis maddaloni regolealfredo caramicohttp://www.blogger.com/profile/17667807071691575932noreply@blogger.comBlogger1125tag:blogger.com,1999:blog-6216715903037314828.post-74820324655642257152008-05-04T06:51:00.000-07:002008-05-04T06:52:19.740-07:00La Statuto dell'associazione culturale POLISASSOCIAZIONE CULTURALE<br />POLIS<br /><br /><br />STATUTO<br /><br />GENERALITÀ<br /><br />Art. 1<br />È costituita una Associazione Culturale che assume il nome di POLIS<br />detta Associazione adotta come simbolo il logo di: un gruppo di persone racchiuso in un riquadro rosso e nel basso del riquadro è riportata tra virgolette la frase “ liberta è liberazione”.<br /><br />Art. 2<br />La sede legale dell’Associazione è fissata in Via M. Serao, 69 Maddaloni (CE ).<br /> Gli organi dell’Associazione possono comunque riunirsi anche in sedi diverse dalla sede legale.<br /><br />SCOPI E FINALITÀ<br /><br />Art. 3<br />L’associazione è apartitica, fondata sull'osservanza di regole democratiche ed ispirata<br />al rispetto e alla centralità della persona. Persegue primariamente lo scopo della<br />valorizzazione dell’ impegno civile che promuove e sostiene la cultura della partecipazione e del controllo democratico indispensabili ai fini di una crescita corretta e integrata della Comunità locale e territoriale, sul piano economico, sociale e civile.<br /><br />Art. 4<br />L’Associazione non ha scopi di lucro. Eventuali proventi delle sue attività e delle quote associative, al netto delle spese, saranno utilizzati per ogni esigenza dovuta allo sviluppo delle attività stesse.<br />Tutti gli incarichi assumibili all’interno dell’Associazione si intendono naturalmente a<br />titolo gratuito.<br />Nessun Socio può ricevere compensi per lo svolgimento dei propri compiti all’interno<br />dell’Associazione.<br /><br />Art. 5<br />a) A questo fine l’associazione può intrattenere rapporti con altre associazioni,<br />cooperative e altri enti privati e pubblici o misti.<br />b) Avvalendosi di risorse proprie o di finanziamenti di terzi, l’Associazione può<br />svolgere, erogare, predisporre e progettare ogni forma di servizio che rispetti i<br />principi della mutualità:<br />· promuovere iniziative laboratoriali e formative, corsi, convegni, stages,<br />seminari, fiere, attività di volontariato socio sanitario e di cooperazione<br />solidale internazionale.<br />· realizzare indagini, studi, ricerche e produzione di opere culturali, sociali e di<br />informazione.<br /><br /><br />Art. 6<br />Per l'attuazione dei suoi scopi, l'Associazione potrà svolgere la propria attività in<br />rapporto con organismi ed enti pubblici e privati e potrà, a tal fine, stipulare accordi e<br />convenzioni.<br />L'Associazione potrà aderire ed altre istituzioni a carattere scientifico o culturale con<br />finalità analoghe alle proprie, nonché attuare forme di collaborazione con enti pubblici<br />o privati, gruppi o associazioni.<br /><br />Art. 7<br />L'Associazione si propone, inoltre, come struttura di riferimento e di supporto per<br />individui, gruppi, associazioni, enti e centri che perseguano finalità analoghe a quelle<br />sopra descritte.<br /><br />PARTECIPAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE<br /><br />Art. 8<br />All'Associazione possono aderire persone fisiche, che avranno, in ogni caso, diritto ad<br />un solo voto in assemblea.<br />L'adesione all'Associazione è libera e volontaria, ma essa impegna all'osservanza delle decisioni prese dagli Organi di essa in conformità alle competenze statutarie.<br /><br />Art. 9<br />L’Associazione è composta da:<br />· Soci Fondatori: sono coloro che l’hanno fondata costituendo il primo fondo<br />comune; i loro nominativi sono indicati a fine dello stesso statuto<br />dell’Associazione.<br />· Soci Sostenitori: sono coloro che, fortemente interessati e motivati, si<br />impegnano attivamente nella promozione e nel miglioramento dell’Associazione.<br />Versano una quota associativa maggiore rispetto ai soci ordinari.<br />· Soci Onorari: sono coloro che, nello svolgimento della loro attività, hanno<br />condiviso gli scopi dell’Associazione. Sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono<br />equiparati ai soci sostenitori.<br />· Soci Ordinari: sono coloro che, anche non impegnandosi in maniera sostanziale<br />nelle attività organizzative dell’Associazione, ne condividono, solidalmente con<br />gli altri soci, gli scopi e le iniziative. Versano una quota mensile.<br /> I soci studenti, disoccupati e immigrati versano una quota associativa pari alla metà di quella dei soci ordinari e sono considerati a tutti gli effetti soci ordinari<br /><br />Art. 10<br />La qualità di socio dà diritto al voto in Assemblea e di partecipare alle attività sociali.<br />I soci concorrono a determinare le attività dell’Associazione, e hanno il diritto di<br />ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili.<br />Tutti i soci hanno diritto di iniziativa, che si esercita sotto forma di proposta al<br />Presidente, il quale la inserisce all’ordine del giorno della prima seduta utile<br />dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze.<br /><br /><a href="http://xoomer.alice.it/polis.maddaloni/index.htm">vai alla home page</a><br /><br /><br />Art. 11<br />I soci hanno il dovere di:<br />· osservare le regole interne dell’Associazione, ivi incluso il presente statuto;<br />· osservare le regole dettate dalle Istituzioni alle quali eventualmente<br />l’Associazione aderisce;<br />· collaborare attivamente e con costanza alla vita dell’Associazione, nell’ambito<br />delle responsabilità a ciascuno assegnate;<br />· difendere il buon nome dell’Associazione.<br />I soci hanno il dovere di partecipare ad eventuali raccolte di quote straordinarie<br />volontarie, ma sono comunque tenuti, in coscienza, a contribuire ogni qualvolta ne<br />siano in grado.<br /><br />Art. 12<br />Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che presentano domanda scritta al<br />Consiglio, dichiarando di aderire agli scopi e allo Statuto dell’Associazione e<br />accettando di versare la quota sociale mensile.<br />L’ammontare della quota sociale mensile viene determinato di anno in anno dal<br />Consiglio Direttivo. Anche l’ammontare delle eventuali quote straordinarie volontarie è deciso dal Consiglio Direttivo, che ne dà comunicazione durante la prima Assemblea<br />utile.<br /><br />Art. 13<br />L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del<br />Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è<br />ammesso appello.<br />Ogni membro del Consiglio Direttivo è tenuto alla riservatezza delle decisioni adottate, la mancanza di tale comportamento prevede l’espulsione del socio.<br />Tutti i Soci sono tenuti al pagamento nella misura e nei termini previsti dal<br />regolamento della quota sociale mensile.<br />Non possono aderire all’Associazione :<br />Amministratori di Enti Pubblici e membri delle segreterie politiche.<br />Non possono far parte del consiglio direttivo :<br />Membri di organismi dirigenti delle organizzazioni politiche.<br /><br />Art. 14<br />I soci cessano di appartenere all’Associazione:<br />a) per decadenza: quando non partecipano senza giustificato motivo ad almeno<br />due assemblee ordinarie consecutive o vengano meno i requisiti di ammissione;<br />b) per recesso: quando ne diano comunicazione al Consiglio Direttivo con lettere<br />raccomandata. Il recesso ha effetto, ai fini della contribuzione associativa, con lo<br />scadere dell’anno in corso, purché sia comunicato almeno tre mesi prima;<br />c) per esclusione: quando incorrano in inadempienza al versamento delle quote di<br />iscrizione mensile o agli altri obblighi derivanti dal presente Statuto, o quando si<br />rendano responsabili di azioni disonorevoli per l’Associazione o a danno della<br />stessa, o per condotta contraria al buon andamento del sodalizio. Sulla<br />esclusione delibera il Consiglio Direttivo, che, prima di adottare la decisione<br />definitiva, può adottare provvedimenti preliminari di avvertimento e/o convocare<br />i soci interessati per un colloquio chiarificatore.<br /><br />GLI ORGANI SOCIALI<br /><br />Art. 15<br />Gli organi sociali sono:<br />· l’Assemblea generale dei soci;<br />· il Presidente;<br />· il Consiglio Direttivo;<br />· il Collegio dei Probiviri;<br /><br />L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI<br /><br />Art. 16<br />L’Assemblea generale dei soci è convocata in una sessione ordinaria di inizio anno ed<br />in sessioni straordinarie. Potranno prendere parte all’Assemblea i soli soci in regola<br />con il versamento della quota mensile. Un socio regolarmente iscritto può rappresentare al massimo un altro socio regolarmente iscritto, previa presentazione di delega scritta da parte di quest’ ultimo.<br />La convocazione dell’assemblea ordinaria di inizio anno avviene tra il 15 di gennaio e il 30 di marzo di ciascun anno.<br /><br />Art. 17<br />L’Assemblea ha i seguenti compiti di massima:<br />· eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il collegio dei Probiviri;<br />· esaminare le attività già svolte dall’Associazione e indicare quelle da svolgere;<br />· deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo<br />su predisposizione del Direttore Generale;<br />· discutere ogni altro argomento posto all’ordine del giorno per l’approvazione.<br /><br />Art. 18<br />La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta al Presidente:<br />· dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione;<br />· dai Soci Sostenitori, Onorari ed Ordinari, in numero non inferiore a un terzo<br />della loro somma, che propongano un ordine del giorno. In tal caso la stessa<br />dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte<br />del Presidente.<br /><br />Art. 19<br />La convocazione dell’Assemblea avverrà tramite avviso pubblico affisso almeno 15<br />giorni prima della data prefissata per l’assemblea presso la sede operativa<br />dell’associazione ovvero invito scritto inviato o recapitato al domicilio, anche<br />elettronico, dei singoli soci.<br /><br /><br />Art. 20<br />Le Assemblee vengono indette in prima e seconda convocazione. L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/2 dei Soci.<br />L’Assemblea in seconda convocazione è valida indipendentemente dal numero dei<br />partecipanti. Per deliberazioni di particolare importanza è comunque necessaria una<br />maggiore partecipazione, come indicato al successivo Art. 22.<br /><br />Art. 21<br />L’Assemblea normalmente delibera a votazione palese e a maggioranza dei votanti,<br />salvo nei casi indicati all’Art. 18. Nelle deliberazioni riguardanti persone o fatti<br />personali si adotta lo scrutinio segreto.<br />Quando la votazione avviene a scrutinio palese, gli astenuti non sono computati tra i<br />votanti.<br />Quando la votazione avviene a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle non sono<br />incluse nel numero totale dei voti.<br /><br /><a href="http://xoomer.alice.it/polis.maddaloni/index.htm">vai alla home page</a><br /><br /><br />Art. 22<br />Eventuali modifiche allo Statuto dell’Associazione ed eventuali provvedimenti di<br />scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo possono essere discussi ed approvati<br />dall’Assemblea solo se posti all’ordine del giorno; per tali decisioni occorre il voto<br />favorevole di almeno 4/5 dei votanti, che rappresentino almeno i 2/3 dei soci.<br />Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dai 4/5 dei Soci.<br /><br />Art. 23<br />Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell’Assemblea, a soli fini consultivi e ove il Presidente lo ritenga opportuno, rappresentanti di altri Enti e Associazioni<br />pubblici e privati esperti nei settori di attività dell’Associazione.<br /><br />Art. 24<br />Le riunioni dell’Assemblea sono private ed eccezionalmente possono essere invitate<br />dal presidente persone non socie per partecipare in occasioni particolari.<br />Di ogni seduta è redatto il verbale, secondo modalità stabilite dal Presidente.<br /><br />IL PRESIDENTE<br /><br />Art. 25<br />Il Presidente dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante. Egli ha la<br />rappresentanza sostanziale processuale dell’Associazione. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi qualora sia impossibilitato a svolgere i propri compiti, delega il Direttore generale a rappresentarlo con pieni poteri.<br />Il Presidente ha il compito di porre in essere la necessaria attività per far fronte ad<br />eventuali contingenze dell'Associazione dopo rapida ed informale consultazione con gli altri membri del Consiglio.<br />Le dimissioni del Presidente vengono presentate al direttivo che, provvederà alla rielezione di in nuovo Presidente.<br />Il Presidente è eleggibile per due mandati consecutivi.<br /><br />IL CONSIGLIO DIRETTIVO<br /><br />Art. 26<br />Il Consiglio Direttivo è composto da 9 a 15 Soci.<br />Il Consiglio Direttivo nomina il presidente che, a sua volta, indica il direttore generale,il Segretario, il Vice-segretario e le altre cariche.<br />Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.<br /><br />Art. 27<br />Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, decade dalla carica.<br />In caso di dimissione o morte o qualunque altra evenienza determini la surroga di un<br />componente il Consiglio direttivo, al surrogato subentra il primo dei non eletti in<br />occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo.<br />Qualora decada o si dimetta un componente che riveste una carica nel Consiglio, tale<br />carica viene riassegnata mediante elezioni interne al Consiglio stesso.<br />Le dimissioni o la cessazione della carica di oltre metà dei componenti comportano la decadenza del Consiglio Direttivo e la necessità di nuove elezioni.<br /><br />Art. 28<br />Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo<br />richiedano gli altri Consiglieri, senza particolari formalità. Al Presidente spetta la<br />determinazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, anche in questo caso senza formalità.<br />Le riunioni, salvo diversa decisione del Consiglio stesso, non sono pubbliche. Per la<br />loro validità è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.<br />Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale<br />quello del Presidente o, in sua assenza, di chi da lui delegato a rappresentarlo.<br /><br />Art. 29<br />Spetta al Consiglio Direttivo:<br />· deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;<br />· deliberare l’esclusione dei Soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto<br />stabilito nel presente Statuto;<br />· adottare ogni altra decisione (eventualmente anche disciplinare) in merito al<br />comportamento dei Soci durante l’attività sociale;<br />· presenta il bilancio consuntivo (rendiconto) redatto dal direttore generale, da<br />sottoporre all’Assemblea, e curare gli affari di ordinaria amministrazione: ad<br />esempio, deliberare le quote associative annue o decidere eventuali compensi<br />per collaboratori esterni all’associazione;<br />· proporre all’Assemblea per l’approvazione la richiesta di eventuali quote<br />addizionali a carattere volontario, da utilizzare per il finanziamento delle attività<br />dell’Associazione;<br />· curare gli affari di straordinaria amministrazione, con esclusione dei compiti<br />espressamente attribuiti all’Assemblea dal presente Statuto;<br />· fissare la data dell’Assemblea ordinaria annuale e convocare l’Assemblea<br />straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci secondo le<br />modalità previste dal presente Statuto;<br />· programmare le attività dell’Associazione nel rispetto delle direttive dell’Assemblea;<br />· Nominare commissioni per la realizzazione delle attività programmate.<br /><br />Art. 30<br />Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell’Associazione sul piano morale programmatico e finanziario.<br /><br />Art. 31<br />Il Direttore generale cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della verifica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente.<br />È il vice-presidente dell’Associazione e rappresenta il Presidente in sua assenza.<br /><br />Art. 32<br />Il Segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, redige i verbali delle riunioni , attende alla corrispondenza,e provvede alla riscossione delle quote sociali. È coadiuvato dal Vice-<br />segretario.<br /><br />IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI<br /><br />Art. 33<br />Il Collegio dei probiviri è composto da 3 membri. Gli competono le funzioni proprie di intervenire in materia disciplinare.<br />Il Collegio è eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica due anni.<br /><br />FONDO COMUNE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTI<br /><br />Art. 34<br />Si costituisce un fondo iniziale di € 100,00.<br /><br />Art. 35<br />Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:<br />· fondo iniziale;<br />· quote associative mensili ed eventuali quote volontarie periodiche;<br />· contributi di Enti, di Associazioni e di privati;<br />· eventuali donazioni e lasciti;<br />· beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;<br />· ogni altro provento derivante dalle attività svolte e dalle prestazioni effettuate.<br />Con questo patrimonio l’Associazione fa fronte alle spese inerenti la realizzazione dei<br />compiti istituzionali e alle altre spese di gestione.<br /><br /><br /><br /><br />DISPOSIZIONI GENERALI<br /><br />Art. 36<br />L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo di gennaio e terminano il 31 di<br />dicembre.<br /><br />Art. 37<br />La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo mediante<br />votazione dell’Assemblea, secondo le modalità di cui all’Art. 22.<br /><br />Art. 38<br />In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, i beni della stessa Associazione<br />saranno devoluti in beneficenza o ad altre associazioni .<br /><br />Art. 39<br />Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice<br />Civile.<br /><br />NORME DI TRANSIZIONE<br /><br />Art. 40<br />Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai Soci Fondatori.<br />Esso dura in carica non più di due anni, trascorso il quale convoca l’Assemblea dei<br />Soci, che procede a regolari elezioni.<br />I membri del primo Consiglio Direttivo sono rieleggibili.alfredo caramicohttp://www.blogger.com/profile/17667807071691575932noreply@blogger.com0