domenica 4 maggio 2008

La Statuto dell'associazione culturale POLIS

ASSOCIAZIONE CULTURALE
POLIS


STATUTO

GENERALITÀ

Art. 1
È costituita una Associazione Culturale che assume il nome di POLIS
detta Associazione adotta come simbolo il logo di: un gruppo di persone racchiuso in un riquadro rosso e nel basso del riquadro è riportata tra virgolette la frase “ liberta è liberazione”.

Art. 2
La sede legale dell’Associazione è fissata in Via M. Serao, 69 Maddaloni (CE ).
Gli organi dell’Associazione possono comunque riunirsi anche in sedi diverse dalla sede legale.

SCOPI E FINALITÀ

Art. 3
L’associazione è apartitica, fondata sull'osservanza di regole democratiche ed ispirata
al rispetto e alla centralità della persona. Persegue primariamente lo scopo della
valorizzazione dell’ impegno civile che promuove e sostiene la cultura della partecipazione e del controllo democratico indispensabili ai fini di una crescita corretta e integrata della Comunità locale e territoriale, sul piano economico, sociale e civile.

Art. 4
L’Associazione non ha scopi di lucro. Eventuali proventi delle sue attività e delle quote associative, al netto delle spese, saranno utilizzati per ogni esigenza dovuta allo sviluppo delle attività stesse.
Tutti gli incarichi assumibili all’interno dell’Associazione si intendono naturalmente a
titolo gratuito.
Nessun Socio può ricevere compensi per lo svolgimento dei propri compiti all’interno
dell’Associazione.

Art. 5
a) A questo fine l’associazione può intrattenere rapporti con altre associazioni,
cooperative e altri enti privati e pubblici o misti.
b) Avvalendosi di risorse proprie o di finanziamenti di terzi, l’Associazione può
svolgere, erogare, predisporre e progettare ogni forma di servizio che rispetti i
principi della mutualità:
· promuovere iniziative laboratoriali e formative, corsi, convegni, stages,
seminari, fiere, attività di volontariato socio sanitario e di cooperazione
solidale internazionale.
· realizzare indagini, studi, ricerche e produzione di opere culturali, sociali e di
informazione.


Art. 6
Per l'attuazione dei suoi scopi, l'Associazione potrà svolgere la propria attività in
rapporto con organismi ed enti pubblici e privati e potrà, a tal fine, stipulare accordi e
convenzioni.
L'Associazione potrà aderire ed altre istituzioni a carattere scientifico o culturale con
finalità analoghe alle proprie, nonché attuare forme di collaborazione con enti pubblici
o privati, gruppi o associazioni.

Art. 7
L'Associazione si propone, inoltre, come struttura di riferimento e di supporto per
individui, gruppi, associazioni, enti e centri che perseguano finalità analoghe a quelle
sopra descritte.

PARTECIPAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE

Art. 8
All'Associazione possono aderire persone fisiche, che avranno, in ogni caso, diritto ad
un solo voto in assemblea.
L'adesione all'Associazione è libera e volontaria, ma essa impegna all'osservanza delle decisioni prese dagli Organi di essa in conformità alle competenze statutarie.

Art. 9
L’Associazione è composta da:
· Soci Fondatori: sono coloro che l’hanno fondata costituendo il primo fondo
comune; i loro nominativi sono indicati a fine dello stesso statuto
dell’Associazione.
· Soci Sostenitori: sono coloro che, fortemente interessati e motivati, si
impegnano attivamente nella promozione e nel miglioramento dell’Associazione.
Versano una quota associativa maggiore rispetto ai soci ordinari.
· Soci Onorari: sono coloro che, nello svolgimento della loro attività, hanno
condiviso gli scopi dell’Associazione. Sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono
equiparati ai soci sostenitori.
· Soci Ordinari: sono coloro che, anche non impegnandosi in maniera sostanziale
nelle attività organizzative dell’Associazione, ne condividono, solidalmente con
gli altri soci, gli scopi e le iniziative. Versano una quota mensile.
I soci studenti, disoccupati e immigrati versano una quota associativa pari alla metà di quella dei soci ordinari e sono considerati a tutti gli effetti soci ordinari

Art. 10
La qualità di socio dà diritto al voto in Assemblea e di partecipare alle attività sociali.
I soci concorrono a determinare le attività dell’Associazione, e hanno il diritto di
ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili.
Tutti i soci hanno diritto di iniziativa, che si esercita sotto forma di proposta al
Presidente, il quale la inserisce all’ordine del giorno della prima seduta utile
dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze.

vai alla home page


Art. 11
I soci hanno il dovere di:
· osservare le regole interne dell’Associazione, ivi incluso il presente statuto;
· osservare le regole dettate dalle Istituzioni alle quali eventualmente
l’Associazione aderisce;
· collaborare attivamente e con costanza alla vita dell’Associazione, nell’ambito
delle responsabilità a ciascuno assegnate;
· difendere il buon nome dell’Associazione.
I soci hanno il dovere di partecipare ad eventuali raccolte di quote straordinarie
volontarie, ma sono comunque tenuti, in coscienza, a contribuire ogni qualvolta ne
siano in grado.

Art. 12
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che presentano domanda scritta al
Consiglio, dichiarando di aderire agli scopi e allo Statuto dell’Associazione e
accettando di versare la quota sociale mensile.
L’ammontare della quota sociale mensile viene determinato di anno in anno dal
Consiglio Direttivo. Anche l’ammontare delle eventuali quote straordinarie volontarie è deciso dal Consiglio Direttivo, che ne dà comunicazione durante la prima Assemblea
utile.

Art. 13
L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del
Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è
ammesso appello.
Ogni membro del Consiglio Direttivo è tenuto alla riservatezza delle decisioni adottate, la mancanza di tale comportamento prevede l’espulsione del socio.
Tutti i Soci sono tenuti al pagamento nella misura e nei termini previsti dal
regolamento della quota sociale mensile.
Non possono aderire all’Associazione :
Amministratori di Enti Pubblici e membri delle segreterie politiche.
Non possono far parte del consiglio direttivo :
Membri di organismi dirigenti delle organizzazioni politiche.

Art. 14
I soci cessano di appartenere all’Associazione:
a) per decadenza: quando non partecipano senza giustificato motivo ad almeno
due assemblee ordinarie consecutive o vengano meno i requisiti di ammissione;
b) per recesso: quando ne diano comunicazione al Consiglio Direttivo con lettere
raccomandata. Il recesso ha effetto, ai fini della contribuzione associativa, con lo
scadere dell’anno in corso, purché sia comunicato almeno tre mesi prima;
c) per esclusione: quando incorrano in inadempienza al versamento delle quote di
iscrizione mensile o agli altri obblighi derivanti dal presente Statuto, o quando si
rendano responsabili di azioni disonorevoli per l’Associazione o a danno della
stessa, o per condotta contraria al buon andamento del sodalizio. Sulla
esclusione delibera il Consiglio Direttivo, che, prima di adottare la decisione
definitiva, può adottare provvedimenti preliminari di avvertimento e/o convocare
i soci interessati per un colloquio chiarificatore.

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 15
Gli organi sociali sono:
· l’Assemblea generale dei soci;
· il Presidente;
· il Consiglio Direttivo;
· il Collegio dei Probiviri;

L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 16
L’Assemblea generale dei soci è convocata in una sessione ordinaria di inizio anno ed
in sessioni straordinarie. Potranno prendere parte all’Assemblea i soli soci in regola
con il versamento della quota mensile. Un socio regolarmente iscritto può rappresentare al massimo un altro socio regolarmente iscritto, previa presentazione di delega scritta da parte di quest’ ultimo.
La convocazione dell’assemblea ordinaria di inizio anno avviene tra il 15 di gennaio e il 30 di marzo di ciascun anno.

Art. 17
L’Assemblea ha i seguenti compiti di massima:
· eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il collegio dei Probiviri;
· esaminare le attività già svolte dall’Associazione e indicare quelle da svolgere;
· deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo
su predisposizione del Direttore Generale;
· discutere ogni altro argomento posto all’ordine del giorno per l’approvazione.

Art. 18
La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta al Presidente:
· dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione;
· dai Soci Sostenitori, Onorari ed Ordinari, in numero non inferiore a un terzo
della loro somma, che propongano un ordine del giorno. In tal caso la stessa
dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte
del Presidente.

Art. 19
La convocazione dell’Assemblea avverrà tramite avviso pubblico affisso almeno 15
giorni prima della data prefissata per l’assemblea presso la sede operativa
dell’associazione ovvero invito scritto inviato o recapitato al domicilio, anche
elettronico, dei singoli soci.


Art. 20
Le Assemblee vengono indette in prima e seconda convocazione. L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/2 dei Soci.
L’Assemblea in seconda convocazione è valida indipendentemente dal numero dei
partecipanti. Per deliberazioni di particolare importanza è comunque necessaria una
maggiore partecipazione, come indicato al successivo Art. 22.

Art. 21
L’Assemblea normalmente delibera a votazione palese e a maggioranza dei votanti,
salvo nei casi indicati all’Art. 18. Nelle deliberazioni riguardanti persone o fatti
personali si adotta lo scrutinio segreto.
Quando la votazione avviene a scrutinio palese, gli astenuti non sono computati tra i
votanti.
Quando la votazione avviene a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle non sono
incluse nel numero totale dei voti.

vai alla home page


Art. 22
Eventuali modifiche allo Statuto dell’Associazione ed eventuali provvedimenti di
scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo possono essere discussi ed approvati
dall’Assemblea solo se posti all’ordine del giorno; per tali decisioni occorre il voto
favorevole di almeno 4/5 dei votanti, che rappresentino almeno i 2/3 dei soci.
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dai 4/5 dei Soci.

Art. 23
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell’Assemblea, a soli fini consultivi e ove il Presidente lo ritenga opportuno, rappresentanti di altri Enti e Associazioni
pubblici e privati esperti nei settori di attività dell’Associazione.

Art. 24
Le riunioni dell’Assemblea sono private ed eccezionalmente possono essere invitate
dal presidente persone non socie per partecipare in occasioni particolari.
Di ogni seduta è redatto il verbale, secondo modalità stabilite dal Presidente.

IL PRESIDENTE

Art. 25
Il Presidente dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante. Egli ha la
rappresentanza sostanziale processuale dell’Associazione. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi qualora sia impossibilitato a svolgere i propri compiti, delega il Direttore generale a rappresentarlo con pieni poteri.
Il Presidente ha il compito di porre in essere la necessaria attività per far fronte ad
eventuali contingenze dell'Associazione dopo rapida ed informale consultazione con gli altri membri del Consiglio.
Le dimissioni del Presidente vengono presentate al direttivo che, provvederà alla rielezione di in nuovo Presidente.
Il Presidente è eleggibile per due mandati consecutivi.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 26
Il Consiglio Direttivo è composto da 9 a 15 Soci.
Il Consiglio Direttivo nomina il presidente che, a sua volta, indica il direttore generale,il Segretario, il Vice-segretario e le altre cariche.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 27
Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, decade dalla carica.
In caso di dimissione o morte o qualunque altra evenienza determini la surroga di un
componente il Consiglio direttivo, al surrogato subentra il primo dei non eletti in
occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo.
Qualora decada o si dimetta un componente che riveste una carica nel Consiglio, tale
carica viene riassegnata mediante elezioni interne al Consiglio stesso.
Le dimissioni o la cessazione della carica di oltre metà dei componenti comportano la decadenza del Consiglio Direttivo e la necessità di nuove elezioni.

Art. 28
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo
richiedano gli altri Consiglieri, senza particolari formalità. Al Presidente spetta la
determinazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, anche in questo caso senza formalità.
Le riunioni, salvo diversa decisione del Consiglio stesso, non sono pubbliche. Per la
loro validità è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale
quello del Presidente o, in sua assenza, di chi da lui delegato a rappresentarlo.

Art. 29
Spetta al Consiglio Direttivo:
· deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
· deliberare l’esclusione dei Soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto
stabilito nel presente Statuto;
· adottare ogni altra decisione (eventualmente anche disciplinare) in merito al
comportamento dei Soci durante l’attività sociale;
· presenta il bilancio consuntivo (rendiconto) redatto dal direttore generale, da
sottoporre all’Assemblea, e curare gli affari di ordinaria amministrazione: ad
esempio, deliberare le quote associative annue o decidere eventuali compensi
per collaboratori esterni all’associazione;
· proporre all’Assemblea per l’approvazione la richiesta di eventuali quote
addizionali a carattere volontario, da utilizzare per il finanziamento delle attività
dell’Associazione;
· curare gli affari di straordinaria amministrazione, con esclusione dei compiti
espressamente attribuiti all’Assemblea dal presente Statuto;
· fissare la data dell’Assemblea ordinaria annuale e convocare l’Assemblea
straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci secondo le
modalità previste dal presente Statuto;
· programmare le attività dell’Associazione nel rispetto delle direttive dell’Assemblea;
· Nominare commissioni per la realizzazione delle attività programmate.

Art. 30
Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell’Associazione sul piano morale programmatico e finanziario.

Art. 31
Il Direttore generale cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della verifica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente.
È il vice-presidente dell’Associazione e rappresenta il Presidente in sua assenza.

Art. 32
Il Segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, redige i verbali delle riunioni , attende alla corrispondenza,e provvede alla riscossione delle quote sociali. È coadiuvato dal Vice-
segretario.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 33
Il Collegio dei probiviri è composto da 3 membri. Gli competono le funzioni proprie di intervenire in materia disciplinare.
Il Collegio è eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica due anni.

FONDO COMUNE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTI

Art. 34
Si costituisce un fondo iniziale di € 100,00.

Art. 35
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
· fondo iniziale;
· quote associative mensili ed eventuali quote volontarie periodiche;
· contributi di Enti, di Associazioni e di privati;
· eventuali donazioni e lasciti;
· beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
· ogni altro provento derivante dalle attività svolte e dalle prestazioni effettuate.
Con questo patrimonio l’Associazione fa fronte alle spese inerenti la realizzazione dei
compiti istituzionali e alle altre spese di gestione.




DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 36
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo di gennaio e terminano il 31 di
dicembre.

Art. 37
La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo mediante
votazione dell’Assemblea, secondo le modalità di cui all’Art. 22.

Art. 38
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, i beni della stessa Associazione
saranno devoluti in beneficenza o ad altre associazioni .

Art. 39
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice
Civile.

NORME DI TRANSIZIONE

Art. 40
Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai Soci Fondatori.
Esso dura in carica non più di due anni, trascorso il quale convoca l’Assemblea dei
Soci, che procede a regolari elezioni.
I membri del primo Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Nessun commento: